Agevolazioni IMU per i residenti all’estero

Ultima modifica 2 agosto 2024

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Estero
Imposte

Le riduzioni previste per i pensionati esteri

 

Premessa

A partire dall'anno 2021, la Legge di Bilancio ha reintrodotto una riduzione della tassazione IMU e TARI per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dei pensionati residenti all’estero, al verificarsi di alcune condizioni.

La norma in esame porta ad un allargamento della platea dei beneficiari, discostandosi da quanto previsto in passato per questa fattispecie.

Avvalendoci dei chiarimenti forniti, in diverse occasioni, dallo stesso Dipartimento delle Finanze, vedremo quale debba essere la corretta applicazione di una disposizione che sta creando ancora qualche dubbio operativo agli uffici portando, in alcuni casi, al mancato riconoscimento dell’agevolazione, come lamentato da diversi contribuenti.

 

 

La previgente normativa riguardante i residenti all’estero

Fino al 2014, per effetto di quanto originariamente previsto dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, era facoltà dei Comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risultasse locata; la successiva evoluzione normativa ha abrogato tale possibilità di assimilazione.

A partire dall'anno 2015 e fino al 31 dicembre 2019, in forza della modifica al D.L. n. 201/2011 ad opera dell’art. 9-bis, comma 1, D.L. 47/2014 convertito dalla L. 80/2014, l’agevolazione di cui trattasi non ha più carattere facoltativo ma diviene obbligatoria e vincolata a particolari condizioni, dovendosi considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), solo se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e a condizione che il fabbricato non risulti locato o dato in comodato d'uso.

Tra le disposizioni previste dal citato art. 9-bis, al comma 2 è inoltre presente una riduzione riguardante la TARI e la TASI che restano dovute, per ciascun anno, nella misura di un terzo della tassa.

Tornando all’IMU, ricorrendone i presupposti, è invece applicabile l’esonero previsto per le abitazioni principali o, in alternativa, qualora i fabbricati siano censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applicano l'aliquota d’imposta e la detrazione deliberate dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione della previgente agevolazione sono riportati nella risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015.

Nell’ipotesi che il soggetto AIRE possegga più di una abitazione, sia all’interno dello stesso territorio comunale che in Comuni diversi, l’agevolazione non viene meno, dovendosi però individuare, a cura del contribuente, l’immobile su cui si sconterà l’esonero, per mezzo di presentazione di apposita dichiarazione IMU, così come da chiarimenti forniti dal MEF nella successiva risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015.

Con l’introduzione della c.d. “Nuova IMU” di cui all’art. 1 commi da 739 a 783, Legge 160/2019, il Legislatore non ha riproposto la disposizione agevolativa riguardante i pensionati italiani residenti all’estero, essendo pendente contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 della Commissione Europea, la quale aveva ritenuto l’agevolazione AIRE un aiuto discriminatorio nei confronti degli altri cittadini europei. Per effetto della mancata riproposizione nella nuova IMU, l’imposta è dovuta per intero mentre con riferimento alla riduzione TARI alcuni autori ne ravvisano ancora l’applicabilità, non essendo l’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 formalmente abrogato.

Nel merito si è espresso anche il Dipartimento delle Finanze in occasione del Telefisco 2021, affermando che, anche con riferimento alla TARI, seppur in mancanza di formale abrogazione, la disposizione in parola deve ritenersi superata, dal momento in cui trova applicazione la nuova formulazione normativa che ha ridisciplinato la fattispecie su presupposti diversi. Fino al 2020, è quindi ancora possibile applicare il vecchio criterio riferito alla TARI.

 

 

La nuova disciplina agevolativa

La legge di bilancio 2021 introduce, come anticipato, una riduzione per i pensionati esteri: a differenza del passato, non si fa più alcun riferimento alla qualifica di “cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire”, ma più genericamente si parla di "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

Ciò significa che la misura agevolativa non sarà più appannaggio dei soli cittadini italiani, potendo beneficiarne anche cittadini di altri stati, se in possesso di tutti i requisiti richiesti. Inoltre, la norma non richiama alcun principio di assimilazione all’abitazione principale ma rappresenta, come evidenziato, una semplice riduzione.

In particolare, le agevolazioni di cui all’art. 1, comma 48, L. 178/2020 prevedono una duplice riduzione:

nella misura di 1/2, a titolo di IMU su un’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia dai suddetti soggetti, purché la stessa risulti non locata o concessa in comodato d'uso; nella misura di 2/3, a titolo di TARI o della tariffa corrispettiva per i medesimi immobili.

Tenuto conto della prassi operativa relativa all’agevolazione di cui al D.L. n. 47/2014 e delle indicazioni già fornite in occasione della citata risoluzione n. 6/DF del 2015, si ritiene che le stesse possano ritenersi valide, laddove compatibili, a completamento delle ulteriori considerazioni contenute nella risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno 2021.

La suddetta riduzione potrà pertanto trovare applicazione all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso, anche in presenza di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, facendo la norma genericamente riferimento all’unità immobiliare a uso abitativo, senza porre limitazioni legate al classamento.

A titolo di raffronto, riassumiamo le diverse agevolazioni nella tabella seguente:

 

Periodo applicazione

Normativa di riferimento

Tipo agevolazione

Requisiti

 

 

2012-2014

 

Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011

 

 

facoltativa

-                 utilizzabile per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

-   l’immobile non deve essere locato

 

 

 

 

 

2015-2019

 

 

Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011,

come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. n. 47/2014

 

 

 

 

 

obbligatoria

-            utilizzabile per una sola abitazione che il contribuente, cittadino italiano, possiede in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto

-   l’immobile non deve essere locato né concesso in comodato d’uso

-     il soggetto passivo deve essere iscritto all’AIRE

-     il soggetto passivo deve essere percipiente di pensione nel paese di residenza estera

2020

Non prevista agevolazione IMU. Resta in essere solo per TARI

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

Art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020

 

 

 

 

 

 

obbligatoria

-            utilizzabile per una sola abitazione che il soggetto passivo possiede in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto

-   l’immobile non deve essere locato né concesso in comodato d’uso

-     il soggetto passivo deve essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

-     il soggetto passivo deve essere percipiente di pensione nel paese di residenza estera, maturata in regime             di             convenzione internazionale con l'Italia

I dubbi applicativi

Alcuni uffici hanno espresso perplessità sull’applicazione dell’agevolazione in argomento, in presenza di più unità immobiliari possedute dal medesimo contribuente.

Similmente a quanto avveniva in precedenza, va sottolineato che la norma agevolativa non pone limitazioni al numero di immobili posseduti dal soggetto passivo, prevedendo soltanto che il beneficio trovi applicazione per una sola abitazione tra quelle eventualmente possedute. Ciò è ulteriormente avvalorato da quanto riportato nella nota metodologica che costituisce l’Allegato B del Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021, concernente il riparto in favore dei Comuni del fondo di cui all'art. 1, comma 49, della L. n. 178/2020.

In assenza di espressa previsione normativa si ritiene, in continuità con il passato, che in presenza di più unità immobiliari spetti al contribuente l’individuazione dell’immobile su cui applicare l’agevolazione, presentando apposita dichiarazione di variazione IMU o un modello di dichiarazione sostitutivo.

Anche lo stato estero di residenza del soggetto passivo, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha generato alcuni dubbi, poiché il tenore letterale della disposizione riporta genericamente la definizione di “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia“. Nella relazione accompagnatoria del testo normativo si trova la precisazione che con la locuzione “Stato di assicurazione” ci si debba riferire allo “Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali”. Il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione n. 5/DF, afferma che per beneficiare dell’agevolazione di cui trattasi, la residenza del soggetto passivo deve coincidere con lo stato che eroga il trattamento pensionistico.

Esempio 1

Cittadino di nazionalità francese titolare di pensione francese maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, proprietario di un’abitazione in Italia e residente in Portogallo:

NON SPETTA l’agevolazione per la mancata coincidenza dello stato di residenza con quello che eroga la pensione (Francia ≠ Portogallo).

Esempio 2

Cittadino di nazionalità russa titolare di pensione francese maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, proprietario di un’abitazione in Italia e residente in Francia:

SPETTA l’agevolazione perché, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto passivo, si verifica la coincidenza dello stato di residenza con quello che eroga la pensione (Francia

= Francia).

Un altro dubbio riguarda infine le caratteristiche del trattamento pensionistico per beneficiare delle riduzioni. Il testo normativo fa riferimento a soggetti pensionati, non residenti in Italia, specificando che la pensione sia “maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia”.

Il Dipartimento delle Finanze ha specificato che si intende quindi una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, europeo o extraeuropeo.

Presupposto necessario per la totalizzazione è che l’assicurato abbia maturato un periodo contributivo minimo in ogni Stato contraente. Tale periodo varia a seconda degli accordi.

 

 

La totalizzazione internazionale

Come detto in precedenza, per la corretta applicazione delle riduzioni occorre far riferimento alla definizione, adottata in campo previdenziale, di pensione in “regime di convenzione internazionale”.

I soggetti che hanno lavorato all’estero, al fine di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati devono far ricorso al regime di totalizzazione internazionale, che permette di valorizzare le somme accreditate nei paesi della Comunità Europea e nei paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale. I singoli Stati sono debitori solo della prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali, senza che avvenga di fatto alcun trasferimento dei contributi da un Paese all’altro. La totalizzazione dei periodi assicurativi è possibile in presenza di particolari accordi tra stati in materia previdenziale/pensionistica.

Opera quindi nei 27 paesi membri dell’Unione europea per i quali sono applicabili i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo).

Le convenzioni bilaterali di sicurezza riguardano invece i paesi di Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, USA e Venezuela.

Solo per pensioni erogate in tali stati è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

Ciò porta a concludere, come anche indicato nella stessa risoluzione del Dipartimento delle Finanze, che nel caso la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, le agevolazioni non sono applicabili poiché manca uno dei presupposti richiesti.

 

 

Conclusione

Dalla disamina effettuata possiamo concludere che l’agevolazione spettante ai pensionati esteri tanto per l'IMU quanto per la TARI è applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dal Legislatore, sopra analizzati.

Dalla lettura della norma, e viste le precisazioni del Dipartimento delle Finanze, appare chiaro il carattere innovativo della stessa, che si discosta significativamente da quanto previsto in passato, ampliando la platea dei beneficiari anche a cittadini non iscritti all’AIRE.

Al contempo, è presente una rilevante limitazione per poter beneficiare del versamento agevolato di IMU e TARI, dovendo il percipiente di pensione aver avuto dei contributi versati in Italia, per un periodo non inferiore a quello previsto dai singoli accordi internazionali, al fine di poter accedere al regime pensionistico in convenzione internazionale.

Gli uffici, al fine di verificare la spettanza dell’agevolazione in argomento, potranno prevedere la compilazione di un’apposita modulistica, specificando la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, ad esempio:

la nota riassuntiva (per i paesi UE e Svizzera), c.d. “formulario comunitario P1”, che consente di verificare le diverse posizioni previdenziali relative a pensione di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità, rilasciato dall’istituto pensionistico dove è stata richiesta la pensione; l’attestazione di liquidazione della pensione; la domanda di pensione, ecc.

Abbiamo a tal fine disposto un fac-simile, modificabile secondo le esigenze dell’Ente.

Va infine sottolineato che le agevolazioni di cui trattasi sono direttamente previste dalla legge e, pertanto, non necessitano di alcuna previsione regolamentare dell’Ente.

Quest’ultimo non potrà introdurre o mantenere nel Regolamento esoneri per residenti all’estero diversi da quello previsto per legge.

Ad oggi, nel regolamento è possibile prevedere, per effetto del comma 754, art. 1, L. n. 160/2019, una diminuzione dell’aliquota base per talune fattispecie fino all'azzeramento. Tale intervento dovrà tener conto della possibilità di diversificare le aliquote prevista dal comma 756 della medesima legge, in attesa dell’apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Lesenzione_IMU_Covid_nel_2020_va_dichiarata
28-03-2023

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